Statuto

OrganizzazionediVolontariatoDONFAUSTOPARISI

ART. 1- (Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione avente la seguente denominazione: “Organizzazione di volontariato DONFAUSTOPARISI,in breve ODV DONFAUSTOPARISI,da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di FOGGIAe con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di

‘comunicazione agli uffici competenti.

L’asociazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

l’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di

tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART. 2 – {Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle

prestazioni dei volontari associati 1

  1. interenti e servizisocialial sensi dell’articolo 1,commi 1e 2,della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e Interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,n.112, e successive modificazioni;
  2. Interventi e prestazionisanitarie-;

e) prestazionisocio-sanit:ariedi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

  1. educazione,istruzioneeformazioneprofessionale,ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturalidiinteressesodaleconfinalitàeducativà,

  1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambientee all’utilizzazione accorta e razionale delle risorsenaturali,con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,speciali e pericolosi,nonché alla tuteladeglianimalieprevenzionedelrandagismo;
  2. interventi di tutela e valorizzazione I patrimoniowlturaleedelpaesaggio,ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni;

g) formazioneuniverslt:ariaepost-universitaria-,

  1. ricercaseientificadiparticolareinteressesociale,
    1. organizzazione e gestione di attivitàculturali,artisticheoricreativediparticolare.,/.nteressesociale,induse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di Interesse generale di cui al presente articolo;
      1. radiodiffusionesonora acaratterecomunitario,al sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; •
  2. organiuazione e gestione di attivitàturistichedi Interesse sociale, culturale o religioso;
    1. formazioneextra-scolastica,finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,alla prevenzione del bullismo e al contrasto della vertà educativa;
  1. servizistrumentaliadentidelTerzosettoreresi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  2. cooperazioneallosviluppo,ai sensi della legge 11agosto 2014, n. 125,e successive modificazioni;
  3. attività commerciali, produttive, di educazione e Informazione, di promozione,di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercioequoesolidale,da Intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo In favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa,e di rispettare i diritti sindacali,nonché di impegnarsi per Il contrasto del lavoro infantile;

P) servizi finalizzati al/1nserimentooalreinserimentonelmercatodellavorodeilavoratoriedellepersonedi cuiall’articolo 2, comma 4,del decreto legislativo di cui all’articolo 1,comma 2, lettera c),della legge 6 giugno 2016, n. 106;

  1. alloggiosociale,ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra

attMtà di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sodali, sanitari,culturali, formativio lavorativi;

  1. aecog/ienzaumanitariaedintegrazionesocialedelmigranti,
  2. agricolturasodale,ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141,e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attivitàsportivedilettantistiche-;

U) béneficenza,sostegnoadistanza,cessionegratuitadialimentioprodottidi cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni,

V) Promozione della culturadellalegalità,dellapacetraipopoli,dellanonviolenzaedelladifesanonarmata;

w)promozione e tutela dei dirittiumani, o·vlli,sodaliepolitici,nonché dei dirittidelconsumatoriedegliutentidelle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozionedellepariopportunitàe delle iniziative di aiutoreciproco,incluse le banchedeitempidi cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi diacquistosolidaledi cui all’articolo 1,comma 266, della legge 24 dicembre 2007

n. 244; ‘

x) cura di procedure di adozioneintemazionaleal sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y)protezionecivllealsensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) rtquali&azionedibenipubblldinutilizzatio di beniconffscatiallacriminalitàorganizzata”.

ln particolare,l’associazione intende realizzare le seguenti attività (comprese anche le attività diverse da quelle di interesse generale – di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore – secondar ie e strument ali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale)2:

  • operare sul territorio conlo scopo di migliorare il progetto di vita di bambinie ragazzi svantaggiati;

.promuovere lo sviluppo della personalità umana In tutte le sue espressioni ed alla rimozione degliostacoli che impediscono l’attuazione del principi di

. 1

libertà,di uguaglianza, dì pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale,all’istruzione,alla

cui’ a,alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

  • e” un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di Interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, rso l’ideale dell’educaz ione permanente;

re Iniziative artistico·cult rali,anche in collaborazione con altri Enti,Associazioni e/o Scuole,nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo

per la promozione della persona e della qualità della vita;

  • p muovere ogni attività utile ai fini di stimolare lo sviluppo sensoriale, cognitivo e motorio dei più piccoli e lo sviluppo globale dell’adolescente in tutte le sue fasi di crescita psico-fisica nel rispetto della sua Individualità;
  • offrire opportunità di aggregazione, di Impegno e di crescita culturale;
  • colla borare in modo sinergico con le scuole fornendo supporto e assistenza alle insegnanti nelloro svolgimento delle attività scolastiche extracurricula ri;
  • svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione In ambito scolastico su diverse tematiche e problematiche;
  • organizzare delle attività per contrastare ilfenomeno del disagio giovanile;

·confrontarsi sulle tematiche e problematiche giovanili;

  • informare, produrre e divulgare esperienze, progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili;
  • organizzare ricerche, studi e dibattiti sulle tematiche giovanili;
  • creare uno spazio sociale per favorire e sostenere l’associazionismo giovanile, momenti di aggregazione tra giovani e la realizzazione di attività culturali,formative, creative e ricreative;
  • attuare delle iniziative socio-educative, culturali,artistiche e di laboratorio a favore di minori e delle loro famiglie;
  • organizzare e promuovere gli sportelli per ilsostegno alle relazioni genitori-figli;
  • diffondere la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
  • attivare iniziative per promuovere l’interculturalità alla luce di flussi migratori;
  • promuovere iprincipi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra ipopoli;
  • promuovere le pari opportunità;
  • sviluppare il turismo sociale e la promozione turistica;
  • promuovere scambi culturali,turistici e ricreativi tra diversi popoli ed etnie;
  • tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché le tradizionilocali;
  • organizzare convegni,conferenze, dibattiti,seminari ,proiezioni di film e documenti,concerti,lezioni,corsidi musica per bambini e ragazzi,per giovani ed adulti; •”
  • partecipare a bandi di gara,presentare progetti e richieste di finanziamento per l’attuazione di attività di cui sopra riportate.

ART. 3 – (Ammissione e numero degli associat i)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni cso,non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e glienti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti stabiliti dalla legge} che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta ove dichiara di conoscere ed accettare integralmente_ il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,coerenti con le finalità Perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione diammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata,a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo,chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte (se non appositamente convocata) in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4 – (Diritti e obblighi degli associati)

GI’ associati hanno il diritto di:

e eggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle att ività dell’associazione e controllarne l’andamento;

t ..

frequentare i locali dell’associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute é documentate;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,prendere visione dei bilanci{o rendiconto finanziario per cassa) e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5 – (Perd ita della qualifica d i associato}

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associatiVj,oppure arreca danni materialio morali o 1..na certa gravità all’associazione oppure non risulta in regola con il pagamento delle quote assoc’ative da almeno un anno oppure non partecipa da almeno due anni consecutivi alle assemblee cei soc· senza giustificato motivo, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione de’ Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La derberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei garanti. li Collegio dei garanti delibera definitivamente sull’istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell’Assemblea.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente aIl’associato.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa .

ART.6(Organi}

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea

il consiglio direttivo il Presidente Collegio dei garanti.

Ai componenti degliorgani associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle

16 spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della

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Al- (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto: una testa un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di un associato. L’intervento all’assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota (co. 4 e 5 dell’art. 2372 del Codice civile).

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail, ecc.), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degliassociati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di eserciz io (o del rendiconto finanziario per cassa).

L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

approva il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa);

delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga’ni associativi , ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dello Statuto;

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza .

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli

associati presenti, in proprio o per delega,e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti,in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o rendiconto finanziario per cassa) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modifi.care lo Statuto occorre la presenza di almeno % degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno % degli associati.

ART.8(ConsiglioDirettivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,revocato con motivazione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione,

salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente statuto. In particolare, e tra gli altri,sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • pdisporre il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa);
  • prtfisporre tutti gli elementi tili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica delI’edercizio; ”·
  • deJfberare l’ammissione degli associati;

./

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti ibeni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
  • determinare l’importo della quota associativa e le relative modalità di versamento e itermini.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall’Assemblea per la durata di quattro anni.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà, se possibile, alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell’associazione o singole competenze . Il Presidente o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio direttivo del proprio operato durante il Consiglio direttivo successivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6,art. 26 del Codice del terzo settore, a qualidi essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente,.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento .

All’interno del Consiglio sono eletti anche il Segretario ed il Tesoriere; ilSegretario può ricoprire anche

la carica di Tesoriere e viceversa. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze

l’a?sociazione potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocaz ione del Presidente o del Vice Presidente.

ART. 9 – (Presidente)

Il ‘f>&’ . sidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei conijonti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Consiglio Direttivo,una volta eletto dall’Assemblea, nomina al proprio interno il Presidente.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.

li Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione

sulla base delle direttive di tali organi,riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – (Collegio dei garanti)

L’Assemblea elegge il Collegio dei garanti composto da tre soci che svolgono gratuitamente il loro incarico.

Icomponenti del Collegio durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singolisoci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

ART. 11- (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 – (Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione,fondi e riserve comunque denominate, ai propri associat i, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individua le del rapporto associativo.

ART. 13 – (Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività,da fonti diverse,quali: quote associative, contributi pubblici e privati,donazioni e lasciti testamentari,rendite patrimoniali,proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale,dicui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART.14(Bilanciodiesercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio (rendiconto finanziario per cassa) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.15(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari,che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche

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i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio .dei garanti,tenuto a cura dello stesso

_ / organo .

– Gliassociati hanno diritto di esaminare isuddetti libri associativi.

ART.16(Volontari)

Ivolontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, sponra neo e gratuito, senza fini di lucro,neanche

indiretti,ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere “timborsate dall’associazione so ltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di t_jpo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono anche essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. ,.,

La qualità di volontario è incompatibile con q1:1alsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

-. dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.17(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavorator i impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.18(Scioglimentoedevoluzionedelpatrimonioresiduo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione,il patrimonio residuo è devoluto,previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge,ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea prowede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente sceltitra i propri associati.

ART.19(Rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.